Qualora sia proposta per la prima volta davanti il C.N.F. come motivo di impugnazione, l’eccezione di nullità e/o di annullabilità del procedimento di primo grado per la irregolare convocazione dei componenti il Collegio va ritenuta inammissibile. (Rigetta i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 11 ottobre 2006 e 6 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 4 giugno 2009, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Giugno 2007
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