La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo, in questa ipotesi, il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 1999
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