La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax”, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo, in questa ipotesi, il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGERINI), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Giugno 1997 (sospensione)
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