Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione – Omessa indicazione delle norme del codice deontologico – Irrilevanza.

Le previsioni del codice deontologico, anche quelle esemplificative, rappresentano determinazioni e specificazioni dello jus vivens, che riempiono le previsioni generiche di cui alla legge professionale la cui violazione, da sola, è bastevole a fondare le violazioni e conseguenti sanzioni. Pertanto, non costituisce motivo di nullità della citazione l’eventuale riferimento a norme generiche o l’omessa indicazione del codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 settembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 21 marzo 2005, n. 51

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 21 Marzo 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Settembre 2002 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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