Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione – Errore nel riferimento a norme deontologiche – Irrilevanza – Nullità della decisione – Non sussiste.

Non costituisce motivo di nullità della citazione l’ eventuale erronea indicazione della norma che si assume violata. Pertanto non rileva ai fini della validità della citazione il richiamo effettuato a norme del codice deontologico forense approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 8 giugno 2000, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 08 Giugno 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Dicembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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