Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione – Difformità dalla decisione – Ipotesi di insussistenza.

Atteso che, per costante giurisprudenza, la configurabilità della violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione implica necessariamente una sostanziale diversità tra il contestato e il ritenuto, tale da compromettere o limitare il diritto di difesa, deve ritenersi che non vi sia difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza qualora, pur non essendovi una identità letterale tra imputazione e decisione, l’incolpato sia stato messo in grado di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto e a tutti gli addebiti mossi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 luglio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 21 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Luglio 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment