Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione – Difformità dalla decisione.

Atteso che la difformità tra contestazione e decisione deve ritenersi insussistente allorché il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, è configurabile la nullità del procedimento disciplinare per difetto di specificità della contestazione solo quando vi sia incertezza sui fatti contestati in dipendenza dei quali l’incolpato non abbia potuto svolgere le proprie difese. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 13 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 243

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Novembre 2003
Giurisprudenza CNF

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