La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese. Pertanto è legittima e valida la contestazione effettuata richiamando i fatti “per i quali il professionista aveva già subito una condanna penale”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 29 gennaio 1998)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 2 marzo 2004, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 02 Marzo 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Gennaio 1998 (censura)
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