La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando la decisione, pur facendo riferimento a norme deontologiche diverse da quelle richiamate nella contestazione dell’addebito, riguardi gli stessi fatti contestati e implicitamente contenuti nel capo di incolpazione. (Nella specie mentre nella contestazione si faceva riferimento agli articoli 40 e 42 c.d.f., relativi all’obbligo di informazione e restituzione di documenti, nel testo della decisione si richiamava, più esplicitamente, l’art. 47 c.d.f. relativo all’obbligo di informazione e restituzione di documenti nel caso di rinuncia al mandato). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Viterbo, 3 settembre 2000, 9 gennaio 2001, 14 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 29 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Giugno 2001 (sospensione)
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