La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 349
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 10 Novembre 1999
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