La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nocera, 20 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera del 20 Febbraio 2001 (sospensione)
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