La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede l’indicazione delle norme che si ritengono violate, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli; spetterà, poi, al giudicante la qualificazione giuridica del fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 03 Marzo 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Novembre 2001 (censura)
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