La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta esposizione dei fatti che indichino le ragioni dell’illecito, ma è sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. E’ pertanto legittima la contestazione in cui si faccia riferimento alla sentenza penale di condanna inflitta da cui emergano chiaramente le infrazioni commesse. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Luglio 1996 (cancellazione)
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