La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace la proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie peraltro la contestazione risultava un atto ampiamente motivato, facendo menzione della fonte di avvio del procedimento, della accuse mosse dall’esponente, dell’attività istruttoria già svolta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 10 Dicembre 2002 (sospensione)
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