La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 9 dicembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. EQUIZZI), sentenza del 21 novembre 2003, n. 358
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 358 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 09 Dicembre 2001 (cancellazione)
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