La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura della incolpazione, l’interessato sia in grado di approntare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 10 Giugno 2002 (sospensione)
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