La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta esposizione dei fatti che indicano le ragioni dell’illecito, ma è sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie nella contestazione si faceva riferimento “alla necessità di audizione prima della eventuale adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 27 e 43 r.d.l. n. 1578/33”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 25 Marzo 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Marzo 2000
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