La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 245
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 29 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 26 Novembre 1997
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