La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’ incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 26 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 07 Ottobre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 26 Ottobre 1998
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