Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato e, pertanto, di consentirgli di far valere liberamente e senza limitazione le proprie ragioni, è sufficiente che la contestazione contenga una chiara indicazione dei fatti addebitati, non assumendo rilievo alcuno la mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, configurandosi lesione del diritto di difesa nella sola ipotesi in cui la sanzione disciplinare sia inflitta per fatti diversi da quelli addebitati ed in relazione ai quali l’incolpato si sia difeso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 15 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 2001
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