Le infrazioni ai principi di deontologia professionale non debbono essere contestate con la specificità tipica del processo penale, essendo sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, nullità della decisione quando gli addebiti siano stati espressi, se pur genericamente, ed abbiano consentito all’incolpato di difendersi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Avellino, 3 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 192
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 28 Ottobre 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 03 Dicembre 1996 (censura)
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