L’inesatta esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare adottata per violazione del diritto di difesa. (Nella specie, pur essendo indicati gli atti nei quali erano contenute le dichiarazioni sconvenienti ed offensive per le quali si procedeva, le stesse non venivano precisate nella contestazione dell’addebito impedendo al professionista una puntuale difesa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 28 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 27 settembre 1999, n. 137
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 27 Settembre 1999 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 28 Novembre 1996
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