Avvocato – Procedimento disciplinare – Condanna penale con interdizione dai pubblici uffici – Cancellazione – Revoca della interdizione dai pubblici uffici – Revoca della cancellazione.

Deve essere annullato il provvedimento di cancellazione dall’albo inflitto come conseguenza della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, se tale pena accessoria viene revocata nel giudizio d’ appello; la cancellazione in questo caso è infatti provvedimento conseguente al disposto penale e non provvedimento disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 marzo 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 25 Marzo 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Marzo 2000
Giurisprudenza CNF

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