Deve essere annullato il provvedimento di cancellazione dall’albo inflitto come conseguenza della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, se tale pena accessoria viene revocata nel giudizio d’ appello; la cancellazione in questo caso è infatti provvedimento conseguente al disposto penale e non provvedimento disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 25 Marzo 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Marzo 2000
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