Avvocato – Procedimento disciplinare – Condanna disciplinare – Decorso del tempo – Richiesta di riabilitazione – Inammissibilità.

L’istituto della riabilitazione non è previsto dall’ordinamento disciplinare forense; infatti, solo nella ipotesi di radiazione dall’albo ai fini di una nuova reiscrizione del professionista è richiesta tra i requisiti necessari l’intervenuta riabilitazione a carattere penale e non disciplinare. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge professionale relativamente all’articolo 2 della Costituzione in quanto in realtà la riabilitazione disciplinare non è prevista per nessuna delle sanzioni disciplinari inflitte. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di riabilitazione proposta da un avvocato a cui era stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due e che chiedeva la riabilitazione per poter ottenere l’iscrizione nell’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 19 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 170

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 12 Luglio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 19 Febbraio 2003
Giurisprudenza CNF

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