È legittima la decisione del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di dare esecuzione alla sanzione dell’avvertimento con la semplice lettura del dispositivo della decisione disciplinare, essendo la comunicazione formale, prevista dall’art. 40 r.d.l. 1578/33, mero atto accessorio lasciato alla discrezionalità del presidente medesimo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 31 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 19 Febbraio 2002 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 31 Gennaio 1997 (avvertimento)
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