Ai fini della validità del procedimento disciplinare non rileva l’eventualità che le comunicazioni e notificazioni al professionista interessato siano state inviate a un indirizzo non corrispondente né allo studio né alla residenza dello stesso, ove, comunque, le stesse siano andate a buon fine e l’interessato abbia partecipato alle fasi del procedimento esplicando le sue difese.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 11 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 222
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 14 Luglio 2003 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 11 Dicembre 2001 (censura)
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