Avvocato – Procedimento disciplinare – Comunicazione C.d.O. ex art. 46 del r.d.l. n. 1578/1933 – Impugnazione – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine territoriale, ai sensi dell’art. 46 del r.d.l. n. 1578/1933, dia comunicazione della sanzione disciplinare della sospensione irrogata al professionista a seguito di rigetto dell’impugnazione da parte del CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Trieste, 2 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TIRALE), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 276

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 02 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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