L’omessa irregolare comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’interessato non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa. Peraltro tale eventuale ipotesi di nullità non potrà essere fatta valere d’ufficio ma dovrà, ex art. 157 c.p.c., essere eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla sua notifica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Agosto 2004
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