Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto al consiglio che ha emanato un provvedimento deve riconoscersi, come espressione del più ampio potere di autotutela, la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla rettifica dello stesso per l’eliminazione di eventuali irregolarità. (Nella specie nell’intestazione della sentenza era stato erroneamente dichiarato presente un consigliere che aveva partecipato soltanto alla prima seduta, e il consiglio aveva poi rettificato tale intestazione, rendendo così superata l’eccezione di invalidità della decisione per violazione del principio dell’immutabilità del collegio giudicante). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 19 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 29 settembre 1997, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 29 Settembre 1997 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 19 Dicembre 1995 (radiazione)
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