Avvocato – Procedimento disciplinare – composizione del C.d.O. – Numero legale – Omessa indicazione nella sentenza – Mero errore materiale – Effettiva presenza del numero legale – Legittimità.

La decisione in cui non risulti la presenza del numero legale minimo richiesto per la corretta composizione del consiglio dell’ordine è valida se nella realtà, come è dimostrato dal processo verbale, che fa prova fino a querela di falso, i consiglieri partecipanti alla decisione erano in effetti in numero legale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 9 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 2000, n. 216

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 28 Novembre 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Giugno 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment