Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Sostituzione relatore – Irrilevanza

La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 27 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. Perfetti), sentenza del 22 aprile 2008, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 22 Aprile 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 27 Giugno 2006
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment