Il C.N.F., secondo il disposto dell’articolo 22 II comma d.l. n. 382/1944, è regolarmente composto e delibera con la presenza di un quarto dei suoi componenti, sette membri, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti, è pertanto legittima la decisione assunta con la presenza di un numero di consiglieri pari o superiori a sette; tale disposizione, peraltro, non viola il disposto dell’articolo 25 Cost., relativo alla precostituzione del giudice, essendo il C.N.F. un organo perfetto anche se costituito da un numero variabile di componenti. (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 29 aprile 2003, N. 74).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Maggio 2002
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