Nel procedimento disciplinare, per la validità delle delibere del C.d.O. non è necessario l’intervento di tutti i componenti del consiglio essendo sufficiente, per la formazione del quorum costitutivo, ex art. 43, III comma, r.d. n. 37/1934, la presenza della maggioranza degli stessi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 1999
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