Nel procedimento disciplinare, per la validità delle delibere del C.d.O., non è necessario l’intervento di tutti i componenti del consiglio essendo sufficiente, per la formazione del quorum costitutivo, ex art. 43, secondo comma, r.d. n. 37/1934, la presenza della maggioranza degli stessi.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 aprile 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 14 maggio 2003, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 14 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Aprile 1997 (avvertimento)
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