Nel procedimento disciplinare, per la validità delle delibere del C.d.O., non è necessario l’intervento di tutti i componenti del consiglio essendo sufficiente, per la formazione del quorum costitutivo, ex art. 43, secondo comma, r.d. n. 37/1934, la presenza della maggioranza degli stessi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 14 maggio 2003, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 14 Maggio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Ottobre 1997
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