Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Principio immodificabilità – Applicabilità – Esclusione.

L’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio territoriale che il ricorrente ritenga nulla per la mutata ed irregolare composizione del Collegio giudicante in corso di procedimento deve essere ritenuta inammissibile, laddove non dedotta nel corso di tale procedimento, nonché infondata, posto che al procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’Ordine non si applica il principio di immutabilità dell’organo giudicante sancito dall’art. 473 c.p.c.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 7 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 07 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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