Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Irregolarità – Eccezione.

L’eccezione avente ad oggetto la regolare convocazione del Consiglio va sollevata all’udienza dibattimentale, ossia nel primo momento utile. Invero, attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense, va ribadito il principio secondo cui la violazione delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento davanti al C.d.O. non determina una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado, ma un’illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere dalla parte interessata, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti allo stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DE GIORGI), sentenza del 16 luglio 2008, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 16 Luglio 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Febbraio 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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