La partecipazione alla decisione di un consigliere assunta al momento della trattazione e di conseguenza la diversa composizione del collegio giudicante, rispetto a quello dinanzi al quale si è svolto il dibattimento, comporta la nullità, insanabile e rilevabile d’ufficio, della decisione per la irregolare composizione del collegio giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 30 giugno 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 29 Aprile 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 30 Giugno 1999
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