La partecipazione alla decisione di un consigliere assente al momento della trattazione e di conseguenza la diversa composizione del collegio giudicante, rispetto a quello dinanzi al quale si è svolto il dibattimento, comporta la nullità, insanabile e rilevabile d’ufficio la della decisione per la irregolare composizione del collegio giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 11 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 8 marzo 2002, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 08 Marzo 2002 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 11 Novembre 1999
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