La convocazione del collegio avvenuta con qualunque mezzo, non stabilendo la legge professionale alcuna modalità, e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti”, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo in questa ipotesi il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 11 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 222
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 14 Luglio 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 03 Gennaio 2019 (censura)
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