Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Contrasto tra i nominativi riportati nella decisione e i nominativi indicati nel verbale di udienza – Prevalenza dell’attestazione contenuta nel verbale d’udienza – Validità della decisione.

L’erronea indicazione nella intestazione della decisione disciplinare dei consiglieri componenti il collegio giudicante non determina la nullità della decisione medesima ove dal verbale d’udienza, unico che normativamente faccia fede delle presenze (art. 42 r.d.l. n. 37/1934) risultino senza incertezze i nominativi dei consiglieri presenti, e sia garantito il numero legale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugina, 22 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 241

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 03 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 22 Maggio 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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