Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Applicazione norme processuali civili – Esclusione

Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O., a differenza di quello che si svolge dinanzi al C.N.F., non ha natura giurisdizionale ma amministrativa, con conseguente impossibilità giuridica, oltre che logica, di trasferire in tale sede le regole dettate dal codice di rito con riguardo alle nullità degli atti del processo, non potendosi così applicare, in particolare, né il precetto di cui all’art. 158 c.p.c. concernente la nullità derivante dalla costituzione del giudice, né quello del successivo art. 161 c.p.c. relativo alla nullità delle sentenze soggette ad appello, atteso che la decisione del Collegio territoriale è un provvedimento amministrativo. Ne consegue che il Collegio disciplinare, con tale connotazione giuridica, può essere validamente composto anche dal Consigliere o dai Consiglieri che si siano occupati della preliminare ed eventuale attività istruttoria, non apparendo comunque ammissibile la distinzione, all’interno del procedimento, tra le varie fasi in cui esso può articolarsi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 27 Maggio 2009
Giurisprudenza CNF

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