Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza disciplinare – Decisione del C.d.O. di incompetenza – Rinvio degli atti al C.d.O. d’origine – Ricorso al C.N.F. del professionista imputato – Inammissibilità.

È inammissibile in quanto proposto contro una deliberazione ordinatoria del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso del professionista imputato avverso l’ordinanza del C.d.O. di diniego di competenza e rimessione al C.d.O. di origine. Gli atti impugnabili davanti al C.N.F., infatti, sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le determinazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame; quindi del tutto inammissibili si configurano i ricorsi proposti contro deliberazioni che non definiscono il merito dei procedimenti o che non prevedono alcun concreto provvedimento adottato a carico del ricorrente. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del C.d.O. di diniego di competenza e rimessione la C.d.O. di origine). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 1 ottobre 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 256

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 17 Settembre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 01 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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