Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza – Dichiarazione di incompetenza ed invio ad altro ordine – Accettazione tacita del nuovo ordine – Ricorso al C.N.F. per regolamento di competenza – Inammissibilità.

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile nella ipotesi in cui l’ordine investito da altro ordine non dichiari la sua incompetenza ed anzi fissi una data per la decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza riguardante gli ordini di Bari e Lecce).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 marzo 2002, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 25 Marzo 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 25 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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