Il C.N.F. è giudice di secondo grado avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio dell’ordine territoriale ed esercita il potere disciplinare in prime cure soltanto nei confronti dei propri membri. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile e manifestamente infondata l’istanza del professionista di essere giudicato in prime cure dal C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 17 Novembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 11 Dicembre 1999
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