Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Ricusazione di alcuni consiglieri – Mancanza del numero legale – Consiglieri ricusati non riletti – Radicamento della competenza al C.d.O..

Il consiglio dell’ordine custode dell’albo, al quale sia iscritto l’avvocato verso il quale sia stato aperto il procedimento disciplinare, mantiene la competenza a procedere disciplinarmente se, malgrado i consiglieri astenuti o ricusati, sia garantito il numero legale dei componenti, o i consiglieri ricusati non facciano più parte, perché non rieletti, del consiglio stesso. (Nella specie è stata rigettata la rimessione del giudizio al C.N.F. per conflitto negativo di competenza, ed è stato ritenuto competente a procedere disciplinarmente il C.d.O. che aveva iniziato il procedimento disciplinare e i cui consiglieri ricusati non facevano più parte del consiglio stesso). (Rigetta l’istanza di rimessione degli atti nel conflitto di competenza negativo sollevato dal C.d.O. di Roma, decisione 21 ottobre 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 17 Settembre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Ottobre 1999
abc, Giurisprudenza CNF

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