Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Ricusazione – Astensione dei componenti ricusati – Mancanza del numero legale – Competenza a decidere del C.d.O. più vicino.

Quando viene meno il numero legale dei consiglieri, per effetto dell’astensione dei componenti ricusati, è competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 56 r.d.l. n. 37/1934 e 2 d.l. n. 597/1947, il consiglio dell’ordine costituito nella sede della Corte d’appello più vicina, al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento, che valuterà discrezionalmente la fondatezza dell’istanza di ricusazione e provvederà alla decisione nel merito; nell’ipotesi in cui anche questo consiglio non dovesse avere il numero legale gli atti saranno inviati al Consiglio dell’ordine della Corte d’appello più vicina. (Trasmette gli atti e dichiara la competenza del C.d.O. di Potenza, in relazione al fascicolo n. 53/03 c/o avv. V.L.).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 303

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 303 del 16 Dicembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 16 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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