Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Ricusazione – Astensione dei componenti del C.d.O. – Mancanza del numero legale – Competenza a decidere del C.d.O. più vicino.

Quando il consiglio dell’ordine che procede disciplinarmente, per effetto dell’astensione dei consiglieri, non abbia più il numero legale sufficiente per emettere la decisione, è competente il consiglio dell’ordine costituito nella sede della Corte d’appello più vicina, al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento. (Rigetta l’istanza di rimessione degli atti nel conflitto di competenza negativo sollevato dal C.d.O. di Roma, decisione 21 ottobre 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 17 Settembre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Ottobre 1999
abc, Giurisprudenza CNF

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