Nel procedimento disciplinare, in difetto di una rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non integra vizio della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 12 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 2008
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