Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Astensione dei componenti.

L’astensione deliberata all’unanimità dal Consiglio dell’Ordine non trova alcuna giustificazione nella disciplina legislativa che regola la materia, la quale come non prevede affatto la ricusazione “in blocco” così neppure contempla l’astensione “collettiva” di un intero organo giurisdizionale collegiale, ammettendo soltanto l’astensione (ovvero la ricusazione) di singoli componenti, individualmente considerati, dell’organo. L’istituto della astensione del giudice, pur essendo finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, costituisce tuttavia una deroga al dovere di ius dicere che il magistrato assume entrando a far parte dell’ordine giudiziario, di guisa che tutte le ipotesi in cui il magistrato è esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità. (Risolve il conflitto negativo di competenza sollevato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro con delibera del 28 febbraio 2002 nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 01 Ottobre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 28 Febbraio 2002
abc, Giurisprudenza CNF

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